STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "FLORIA"
Titolo I
Costituzione e scopi
ART. 1 - Denominazione-sede-durata
1.
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui
in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e
delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è
costituita l’Associazione non riconosciuta denominata
“Floria”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di
Villalagarina in Via Donizetti n. 35.
L’eventuale variazione della sede legale
nell’ambito del Comune di Villalagarina non comporta
modifica statutaria, salvo apposita delibera del
Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli
uffici competenti.
3.
Essa opera nel territorio della provincia di Trento,
ed intende operare anche in ambito nazionale ed
internazionale.
4.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi
secondarie, in Italia e all’estero.
5.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"
o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"
1.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta
iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di
questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di
“organizzazione di volontariato” dovranno essere
inseriti nella denominazione sociale. Dal momento
dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione
dell’Associazione diventerà quindi “Floria ODV” oppure
“Floria
organizzazione di volontariato”.
2.
L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare
l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o
l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.
3.
Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione
di “organizzazione di volontariato” potranno comunque
essere inseriti nella denominazione sociale qualora
l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri,
regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del
1991.
ART. 3 - Scopi
1.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la
propria attività istituzionale ed associativa sui
principi costituzionali della democrazia, della
partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso
l’esercizio, in via esclusiva o principale e
prevalentemente in favore di terzi, di una o più
attività di interesse generale.
3.
Essa opera nei seguenti settori:
- Interventi
e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Cooperazione
allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.
125, e successive modificazioni;
- Accoglienza
umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
4.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- Promuovere
e favorire la conoscenza e l’applicazione del
massaggio neonatale e infantile presso nuclei
famigliari versanti in condizioni di obiettivo disagio
sociale, economico e sanitario;
- Favorire,
attraverso l’insegnamento del massaggio neonatale e
infantile, l’integrazione dei nuclei famigliari
bisognosi, appartenenti ad etnie diverse;
- Sostenere
i nuclei famigliari sottoposti a difficoltà economiche
e sanitarie, per situazioni di malattia,
ospedalizzazione e lungodegenza o per altri motivi
gravi che impediscano il normale accudimento della
prole;
- Sensibilizzare,
in ambito locale, sulle problematiche famigliari di
natura economica e sanitaria, attraverso il
collegamento e la collaborazione con Enti e
Associazioni che perseguono finalità di benessere
famigliare a sostegno delle funzioni che la famiglia
assolve nella società.
ART. 4 - Attività
1.
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione
potrà svolgere le seguenti attività:
- Organizzare
corsi formativi, collettivi e individuali, sul
massaggio neonatale e infantile in favore di famiglie
versanti in condizioni di disagio economico e
sanitario, e in favore di Enti preposti alla cura e al
sostegno della prima infanzia;
- Organizzare
corsi formativi in collaborazione con altri Enti e
Associazioni in attività finalizzate al sostegno della
famiglia e della prima infanzia;
- Organizzare
seminari e incontri sui temi del massaggio neonatale e
infantile e su altre problematiche della prima
infanzia, aperti alla cittadinanza;
- Organizzare
eventi formativi ed aggregativi, svolgendo anche
attività di sostegno, in favore di famiglie di
differenti etnie, portatrici di problematiche
economiche, sanitarie e sociali;
- Sostenere
gli Enti civili o religiosi che operano nei Paesi
poveri per le
loro attività di aiuto e sostegno in favore di bambini
bisognosi dei quali si prendono cura;
- Organizzare,
in ambito locale, campagne di sensibilizzazione e di
raccolta fondi in favore di nuclei famigliari
disagiati, anche appartenenti ad altre zone del
territorio nazionale o ad altri Paesi in via di
sviluppo;
- Collaborare
con altre Associazioni operanti nei settori della
solidarietà sociale ed internazionale;
- Collaborare
con altri Enti ed Istituzioni competenti in materia,
anche attraverso la stipula di convenzioni e
protocolli di intesa;
- Svolgere
ogni altra attività non specificamente menzionata, ma
comunque collegata con quelle precedenti, purché
coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento.
2.
L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del
Terzo settore, anche attività diverse da quelle di
interesse generale, a condizione che esse siano
secondarie e strumentali e siano svolte secondo i
criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle
disposizioni attuative dello stesso.
3.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte
pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del
Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello
stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
ART. 5 - Norme sull'ordinamento interno
1.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a
criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le
cariche associative sono elettive e tutti gli associati
possono esservi nominati.
2.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli
associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
ART. 6 - Associati
1.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone
fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali,
aderendo alle finalità istituzionali della stessa,
intendano collaborare al loro raggiungimento.
2.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti
del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
(cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di
volontariato.
3.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo
Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal
Consiglio Direttivo.
4.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto al recesso.
ART. 7 - Procedura di ammissione
1.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne
abbia interesse presenta domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere
sull’ammissione.
In
tale domanda deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare le norme dello
Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare
le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita
associativa.
2.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il
rigetto entro 180 (centottanta) giorni dalla
presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve
decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti
con le finalità perseguite e con le attività di
interesse generale svolte.
3.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo
associato entro 30
(trenta) giorni
dalla data della deliberazione ed egli deve essere
iscritto nel libro degli associati.
4.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere
motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro
e non oltre 30
(trenta) giorni dalla
data della deliberazione. Contro di esso l’interessato
può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e
non oltre 30
(trenta) giorni
dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita
istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo
a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 180 (centottanta) giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere
garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5.
Le domande di ammissione presentate da soggetti
minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente
la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART. 8 - Diritti e doveri degli associati
1.
Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare
in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto
di elettorato attivo e passivo;
- essere
informati di tutte le attività ed iniziative
dell’Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare
i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto,
l’associato deve presentare espressa domanda di presa
di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede
entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni
successivi. La presa di visione è esercitata presso la
sede dell’Associazione alla presenza di persona
indicata dal Consiglio Direttivo.
2.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati
fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con
l’eventuale versamento della quota associativa.
3.
Gli associati hanno il dovere di:
- adottare
comportamenti conformi allo spirito e alle finalità
dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei
rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi
sociali;
- rispettare
lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare
l’eventuale quota associativa nella misura e nei
termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4.
Le quote e i contributi associativi non sono
trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.
ART. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1.
La qualità di associato si perde per:
- recesso
volontario. Ogni associato può esercitare in ogni
momento il diritto di recesso, mediante comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto
immediato;
- mancato
pagamento della quota associativa, se prevista, entro
180
(centottanta) giorni dall’inizio
dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo
comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un
termine congruo per poter provvedere al versamento.
L’associato decaduto può presentare una nuova domanda
di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente
Statuto.
2.
L’associato può invece essere escluso dall’Associazione
per:
- comportamento
contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti
violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o
delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver
arrecato all’Associazione danni materiali o morali di
una certa gravità.
3.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal
Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato
per iscritto all’interessato entro e non oltre
30 (trenta) giorni
dalla data della deliberazione. Contro di esso
l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea
ordinaria,
entro e non oltre 30
(trenta) giorni
dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita
istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo
a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento; l’Assemblea
ordinaria
dovrà svolgersi entro 180
(centottanta) giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza.
All’appellante
deve essere garantito in Assemblea
il diritto al contraddittorio. Fino alla data di
convocazione dell’Assemblea
ordinaria,
ai fini del ricorso, l’associato interessato dal
provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può
comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha
diritto di voto.
4.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate né ha alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
ART. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato
1.
I volontari sono persone fisiche che condividono le
finalità dell’Associazione e che, per libera scelta,
prestano la propria attività tramite essa in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
2.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i
volontari, associati o non associati, che svolgono la
loro attività in modo non occasionale.
3.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri
volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
4.
L’attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate le spese effettivamente
sostenute e analiticamente documentate per l’attività
prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite
1.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di
cui il volontario è associato o tramite il quale svolge
la propria attività volontaria.
2.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse
generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati.
3.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)
del numero dei volontari.
Titolo IV
Organi sociali
ART. 12 - Organi dell'Associazione
1.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
dei soci;
- l’organo
di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l’organo
di controllo, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo
settore;
2.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei
membri dell’organo di controllo che siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2397, c. 2, del Codice
civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
3.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in
alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo.
ART. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione,
modalità di convocazione e funzionamento
1.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è
composta da tutti gli associati in regola con il
versamento della eventuale quota associativa annuale.
2.
Ciascun associato può intervenire personalmente in
Assemblea o può farsi rappresentare da un altro
associato mediante delega, la quale deve essere scritta
e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e
del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3.
L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere
inoltre convocata:
- su
richiesta motivata della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo;
- su
richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio
Direttivo da almeno 1/5
(un quinto) degli
associati.
Nei
casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve
provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale
deve svolgersi entro 60
(sessanta) giorni
dalla data della richiesta. Qualora il Presidente
non provveda alla convocazione nei termini indicati,
l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in
sua vece e senza ritardo alla convocazione
dell’Assemblea.
4.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli
associati tramite lettera o email almeno 10
(dieci) giorni
prima
della data della riunione. L’avviso deve indicare il
luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda
convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del
giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere
fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima
convocazione.
5.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,
sempre
che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione in modo simultaneo,
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e
la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel
corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la
stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da
colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla
sospensione saranno valide.
6.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente
o da altro associato indicato in sede di riunione
assembleare.
7.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono
riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il
verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede
dell’Associazione.
ART. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare
il bilancio di esercizio, predisposto dal
Consiglio Direttivo;
- approvare
l’eventuale programma annuale e pluriennale di
attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare
l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal
Consiglio Direttivo;
- determinare
il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio
Direttivo;
- eleggere
e revocare i componenti dell’organo di controllo,
qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.
30 del Codice del Terzo settore;
- decidere
sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di
adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare
l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli
altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare
sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo
settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei
loro confronti;
- deliberare
su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o
sottoposto al suo esame da parte del Consiglio
Direttivo o da altro organo sociale.
2.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è
validamente costituita con la presenza della metà più
uno degli associati; in seconda convocazione è
validamente costituita qualsiasi sia il numero degli
associati presenti.
3.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in
prima che in seconda convocazione.
ART. 15 - Assemblea strordinaria: competenze e quorum
1.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare
sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare
in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o
scissione dell’Associazione.
2.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione,
fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4
(tre quarti)
degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno 1/3
(un terzo)
degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia
in prima che in seconda convocazione, con il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto
1.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati
che siano in regola con il versamento della eventuale
quota associativa annuale.
3.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto
all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il
genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne,
non ha diritto di voto né di elettorato attivo e
passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai
fini del raggiungimento dei quorum.
4.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;
si procede a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta almeno 1/10
(un decimo)
dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e
comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone,
si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
ART. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata
in carica
1.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo
dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli
associati in regola con il versamento della eventuale
quota associativa, ed è composto da un numero di membri
che può variare da 3
(tre) a 7 (sette),
secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della
nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del
Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
2.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade
dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3.
I Consiglieri durano in carica 3
(tre) anni
e
sono rieleggibili.
Almeno 30
(trenta) giorni prima
della scadenza del mandato, il Presidente convoca
l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
ART. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione,
di funzionamento e di voto
1.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni
qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia
fatta richiesta da almeno 1/3
(un terzo)
dei Consiglieri.
2.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto o email,
il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4
(quattro) giorni
prima della data della riunione, e deve indicare il
luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del
giorno.
3.
In difetto di convocazione formale, o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante
videoconferenza secondo le stesse modalità previste per
l’Assemblea.
5.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi,
è presieduto da altro Consigliere individuato tra i
presenti.
6.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente
costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti, e le deliberazioni vengono prese a
maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei
casi di votazioni riguardanti le persone, dove si
procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante
a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto
nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, conservato nella sede
dell’Associazione.
ART. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere
il bilancio di esercizio, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere
l’eventuale programma annuale e pluriennale di
attività, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
- redigere
l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare
il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario/Tesoriere dell’Associazione;
- decidere
sulle domande di adesione all’Associazione e
sull’esclusione degli associati;
- redigere
gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento
dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
- decidere
l’eventuale quota associativa annuale, determinandone
l’ammontare;
- deliberare
la convocazione dell’Assemblea;
- decidere
in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i
dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti
esterni;
- ratificare
o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal
Presidente;
- curare
la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare
l’eventuale svolgimento di attività diverse, e
documentarne il carattere secondario e strumentale
rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare
ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito
dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare
in generale tutti i provvedimenti e le misure
necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto
funzionamento dell’Associazione.
2.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei
suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3.
Il Segretario/Tesoriere si occupa in generale della
gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo
delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
ART. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1.
Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e
in giudizio.
2.
Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno
del Consiglio Direttivo.
3.
La carica di Presidente può essere revocata dal
Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per
l’elezione.
4.
La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni,
rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
5.
Il Presidente ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in
particolare ha il compito di:
- firmare
gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione
sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare
l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
- adottare,
in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza,
sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni
alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare
e presiedere l’Assemblea degli associati e il
Consiglio Direttivo.
6.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio
Direttivo conferire espressa delega ad altro
Consigliere.
ART. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri
del Consiglio Direttivo
1.
La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni,
rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo;
- revoca
da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di
comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli
obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell’Associazione;
- sopraggiunte
cause di incompatibilità, di cui all’art. 17, c. 2,
del presente Statuto;
- perdita
della qualità di associato a seguito del verificarsi
di una o più delle cause previste dall’art. 9 del
presente Statuto.
2.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino
dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel
precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla
sostituzione attingendo alla lista dei non eletti
nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I
Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino
alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà
decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata
conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero
dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla
sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da
parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di
mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I
Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino
alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente.
3.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei
Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere
più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea
ordinaria entro 60
(sessanta) giorni
giorni
dalla
cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione
del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi
Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica
per l’attività di ordinaria amministrazione.
ART. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in
carica e funzionamento
1.
L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1
(uno) membro, eletto dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati.
2.
L’organo di controllo rimane in carica 3
(tre) anni ed è rieleggibile.
3.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige
verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro
delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,
conservato nella sede dell’Associazione.
4.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro
dell’organo di controllo decada dall’incarico prima
della scadenza del mandato, si provvede alla sua
sostituzione tramite una nuova elezione da parte
dell’Assemblea.
5.
Il membro dell’organo di controllo, a cui si applica
l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente
ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed
imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche
all’interno dell’Associazione.
ART. 23 - Competenze dell'organo di controllo
1.
È compito dell’organo di controllo:
- vigilare
sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul
suo concreto funzionamento;
- esercitare
il controllo contabile;
- esercitare
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare
che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio
sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la
relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2.
Nei casi previsti dall’art. 31, c. 1, del Codice del
Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare
anche la revisione legale dei conti.
3.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla
documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a
tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.
ART. 24 - Responsabilità deglòi organi sociali
1.
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione
rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell’Associazione.
2.
I Consiglieri, i direttori generali, i componenti
dell’organo di controllo (qualora nominati), rispondono
nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei
fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle
disposizioni in tema di responsabilità nelle società per
azioni, in quanto compatibili.
Titolo V
I libri sociali
ART. 25 - Libri sociali e registri
1.
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il
libro degli associati;
- il
libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea;
- il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
2.
L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora
questo sia stato nominato.
3.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei
volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di
esercizio
ART. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo
di lucro
1.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
2.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 27 - Risorse economiche
1.
L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
- quote
associative;
- contributi
pubblici e privati;
- donazioni
e lasciti testamentari;
- rendite
patrimoniali;
- attività
di raccolta fondi;
- rimborsi
derivanti da convenzioni con le pubbliche
amministrazioni;
- proventi
da attività di interesse generale e da attività
diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni
altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo
settore e di altre norme competenti in materia.
2.
Per l’attività di interesse generale prestata
l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che
tale attività sia svolta quale attività secondaria e
strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del
Terzo settore.
ART. 28 - Bilancio di esercizio
1.
L’esercizio sociale coincide con l’anno
solare.
2.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve
procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il
quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
3.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso
la sede dell’Associazione negli 8
(otto) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione
ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà
prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del
patrimonio
ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso
dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima
che in seconda convocazione.
2.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche
uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del
patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto,
previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45,
c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice
del Terzo settore.
Titolo VII
Disposizioni finali
ART. 30 - Norme di rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice
civile e le relative disposizioni di attuazione, in
quanto compatibili.
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